Art. 1 Costituzione, denominazione e sede
1.1 In data 19 novembre 1971 presso il notaio dott. NAPPI Giuseppe in S.Bartolomeo in Galdo (BN), Piazza Garibaldi n°23, è stata costituita, con atto pubblico registrato a S.Bartolomeo in Galdo il 01/12/1971 al n° 752, Mod .I Vol. 107, l'Associazione “ PRO LOCO” MONTEFALCONE DI VAL FORTORE (BN), con sede legale nel Comune di MONTEFALCONE DI VAL FORTORE (BN) . L’eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifiche al presente statuto.
1.2 La Pro Loco di MONTEFALCONE DI VAL FORTORE (BN) aderisce all’UNPLI ( Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia ), tramite il Comitato Regionale Campano.
Art. 2 Caratteristiche e competenza territoriale.
2.1 La Pro Loco è un’associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico.
2.2 Essa ha competenza nel Comune di MONTEFALCONE DI VAL FORTORE.
2.3 La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con Comuni e Province, in località in cui non esista altra associazione Pro Loco.
Art. 3 Finalità
3.1 La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste. In particolare si propone le seguenti finalità:
a) tutela e miglioramento delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo;
b) assistenza, tutela e informazione turistica, anche con l’apertura di propri uffici;
c) iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico;
d) promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la custodia, la tutela, la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali, turistiche ed enogastronomiche;
e) compiti di vigilanza sul prodotto turistico;
f) attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi culturali;
g) collaborazione con l’UNPLI ( Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia – Comitato Regionale Campano e Comitato Provinciale di Benevento ) quali organi rappresentativi delle Pro Loco e di collegamento, rispettivamente , con la Regione Campania e con la Provincia di Benevento;
h) apertura e gestione di un circolo per i propri soci;
i) Programmazione e realizzazione di attività di orientamento e/o formazione professionale e corsi di aggiornamento;
l) Realizzazione e/o gestione di biblioteche di interesse locale.
Art. 4 Finanziamento e patrimonio
4.1 Il patrimonio della Pro Loco è formato da:
a) quote sociali, annualmente stabilite dall’Assemblea dei soci nel bilancio di previsione, da versare entro il 30 maggio di ogni anno;
b) contributi dei soci;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi ed elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogati da Enti pubblici e privati;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
g) erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;
h) beni mobili ed immobili.
4.2 Non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
4.3 Ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
4.4 L’elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.
Art. 5 Soci
5.1 I soci della Pro Loco si distinguono in soci ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.
Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.
Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.
Socio benemerito è il socio nominato tale dall’Assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita della Pro Loco.
Socio onorario è chi per meriti particolari verso la Pro Loco o la località è insignito di tale titolo con delibera motivata dal Consiglio di Amministrazione.
5.2 I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.
5.3 La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini italiani, comunitari ed extra-comunitari maggiorenni e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.
Art.5 bis CATEGORIA JUNIOR
Possono iscriversi alla Pro Loco(GRATUITAMENTE) tutti i ragazzi/e di età inferiore agli anni 18, ma non hanno diritto di voto, né d’essere eletti. Possono invece partecipare attivamente alla vita dell’Associazione.
Sarà consegnato loro una tessera interna che né conferma l’iscrizione e l’autorizzazione a frequentare i locali nonché di fruire dei servizi della Pro Loco.
Art. 6 Diritti e Doveri
6.1 I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale annua stabilita dall’Assemblea in occasione del bilancio preventivo.
6.2 Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale hanno diritto:
a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
c) di voto per l’approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro Loco;
d) a ricevere la tessera della Pro Loco;
e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
f) a frequentare i locali della Pro Loco;
g) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività;
6.3 I soci ( anche gli junior) hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell’associazione, di curarne l’immagine e di garantirne l’assetto economico e non operare in concorrenza con le attività della Pro Loco.
Art. 7 Ammissione e perdita della qualità di socio
7.1 L’ammissione a socio della Pro Loco viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di presentazione di regolare istanza, accompagnata dal versamento della quota sociale prevista; l’istanza deve essere esaminata nel termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione e fino a 30 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea generale.
7.2 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
7.4 La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità e indegnità.
7.5 i Soci che non rassegnano le dimissioni entro il 31/12 sono obbligati verso l’Associazione anche per il periodo sociale successivo;
7.6 L’esclusione di un socio per morosità viene deliberata dal Consiglio Direttivo se il socio stesso non ha provveduto al pagamento della quota sociale entro il 30 giugno dell’anno medesimo; l’esclusione per indegnità viene decisa dallo stesso Consiglio con deliberazione motivata.
Art. 8 Organi
8.1 Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 9 Assemblea dei Soci
9.1 L’Assemblea dei soci rappresenta l’universalità degli associati e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli iscritti.
9.2 L’Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione degli scopi sociali.
9.3 All’Assemblea prendono parte ed hanno diritto di voto tutti i soci in regola con la quota sociale dell’anno in corso;
9.4 Ogni Socio esprime un voto e può rappresentare, per delega, un altro Socio;
9.5 L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
9.6 L’Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di ottobre per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo ed entro il mese di marzo per l’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente.
9.7 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto la voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.
9.8 L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti ( gli astenuti non sono considerati votanti ).
9.9 L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente.
9.10 Spetta all’Assemblea deliberare sul programma generale di attività, sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo, predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell’Associazione.
9.11 Spetta, inoltre, all’Assemblea l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. L’Assemblea per l’elezione degli Organi collegiali è presieduta dal Socio più anziano di età.
9.11 L’indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che indica la sede, la data e l’ora, fissandone l’ordine del giorno.
9.12 L’Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei soci da presentare al Consiglio Direttivo.
9.13 La convocazione assembleare deve essere inviata ai soci con almeno dieci giorni di anticipo sulla data fissata con consegna diretta, posta ordinaria o posta elettronica. L’avviso di convocazione deve essere esposto nella sede sociale.
9.14 Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria.
9.15 L’Assemblea per le modifiche statutarie è valida, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, con la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto.
9.16 L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti ( gli astenuti non sono considerati votanti ).
9.17 L’Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.
9.18 L’Assemblea delibera lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole della maggioranza dei votanti ( gli astenuti non sono considerati votanti ).
9.19 Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Associazione, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.
Art. 10 Consiglio Direttivo
10.1 Il Consiglio Direttivo è formato da numero 7 membri eletti a votazione segreta dall’Assemblea, essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ogni Socio può esprimere da 1 a 7 preferenze, su schede vidimate dai componenti del seggio.
10.2 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, il Sindaco del Comune, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico-culturale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
10.3 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad un massimo della metà dei consiglieri stabiliti.
10.4 Dopo la surroga consentita, in caso di ulteriori dimissioni, l’Assemblea, entro trenta giorni, deve eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.
10.5 Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
10.6 Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente e il vice-Presidente.
10.7 Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato all'Assessorato Regionale al Turismo per il Tramite dell'Ente Provinciale per il Turismo competente e all’UNPLI Campania tramite i rispettivi Comitati provinciali e al Comune di appartenenza;
10.8 Il Consiglio si riunisce di norma almeno ogni sessanta giorni, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.
10.9 Il Consigliere che non rinnovi la propria adesione alla Pro Loco entro il 30 gennaio decade automaticamente dalla carica.
10.10 Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti, comunque, assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi, da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato.
10.11 Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
10.12 Spetta, inoltre, al Consiglio:
l’amministrazione del patrimonio sociale;
la formazione del bilancio preventivo, con relativo programma di attuazione, la stesura del rendiconto consuntivo, la determinazione dell’entità della quota sociale annua, che devono essere approvati dall’Assemblea;
deliberare sull’ammissione o sull’esclusione dei soci, sulla decadenza e surroga dei Consiglieri e Revisori;
Assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all’Assemblea dei soci.
10.13 Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedenti.
Art. 11 Presidente e vice Presidente
11.1 Il Presidente e il vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo, a votazione segreta, nella sua prima riunione, convocata dal primo degli eletti entro 15 giorni dalle elezioni.
11.2 Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente, in caso di assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Pro Loco.
11.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea dei Soci con l’assistenza del Segretario.
11.4 Il Presidente ha, in unione agli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell’amministrazione dell’associazione.
11.5 Provvede a riscuotere contributi concessi all’Associazione da qualsiasi Ente pubblico o privato e da privati;
11.6 Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro Loco.
11.7 Può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.
11.8 In caso di dimissioni o di impedimento permanente, il Consiglio Direttivo deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.
Art. 12 Segretario
12.1 Il Segretario, che può essere persona estranea al Consiglio, è nominato dal Presidente, scelto tra i soci ordinari.
12.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l’Assemblea, redige i verbali e cura il normale funzionamento degli uffici.
12.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.
12.4 Il suo mandato è limitato nel tempo a quello in cui dura in carica il Presidente che lo ha prescelto. Il Presidente può, però, in qualsiasi momento, provvedere a sostituirlo a suo insindacabile giudizio.
Art. 13 Tesoriere
13.1 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
13.2 Redige la stesura dei bilanci;
13.3 Provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
13.4 Amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo;
13.4 Con firma congiunta a quella del Presidente può prelevare somme dell’Associazione depositate presso istituti bancari
13.5 Deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione dell’Assemblea convocata per la relativa approvazione.
13.6 E’ responsabile degli atti contabili dell’Associazione ed ha l’obbligo di rendere, in qualsiasi momento, il rendiconto al Presidente ed al Consiglio Direttivo.
Art. 14 Collegio dei Revisori dei Conti
14.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall’Assemblea dei soci. Ogni Socio può esprimere fino a tre preferenze per i Revisori effettivi e fino a due per i Revisori supplenti.
14.2 Il Presidente del Collegio è di diritto quello che nelle elezioni ha riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, il più anziano di età.
14.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
14.3 Essi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di relazionare sul bilancio consuntivo.
14.4 I Revisori partecipano, con parere consultivo, ai lavori del Consiglio.
Art. 15 Presidente onorario
15.1 Il Presidente onorario può essere nominato dall’Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della Pro Loco.
15.2 Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.
Art. 16 Controllo e vigilanza
16.1 La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme delle leggi vigenti, riconoscendo l’assenza di lucro e la competenza territoriale.
16.2 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
16.3 La Pro Loco può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.
16.4 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.
16.5 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell’ambito delle attività istituzionali.
16.6 La Pro Loco accetta le direttive e gli accertamenti dell’UNPLI così come previsti dallo Statuto e dal regolamento dell’UNPLI regionale, e le verifiche e i controlli degli E.P.T. per quanto attiene il rispetto della normativa regionale.
16.7 La Pro Loco deve depositare, entro trenta giorni dalla propria costituzione, l’atto costitutivo completo di statuto e regolamento presso la Regione Campania, Assessorato al Turismo, per il tramite dell’E.P.T. competente per il previsto riconoscimento; all’UNPLI Campania ed all’UNPLI Benevento per conoscenza e per ottenere gli eventuali benefici previsti.
Art. 17 Scioglimento della Pro Loco
17.1 La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea straordinaria.
17.2 Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato alla Regione Campania Assessorato al Turismo per il tramite dell'E.P.T. competente; all’UNPLI regionale e provinciale, al Comune di residenza, agli organi di polizia competenti;
17.3 In caso di vacanza amministrativa, l’amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.
17.4 In caso di scioglimento della Pro Loco gli eventuali residui attivi devono essere devoluti a fini di utilità sociale.
Art. 18 Riferimenti legislativi
18.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento allegato, si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, nelle leggi nazionali relative alle Pro Loco e nella legge sulle Pro Loco della Regione Campania, nonché alle norme e regolamenti dell’UNPLI nazionale, regionale e provinciale.
Art. 19 Norma transitoria
19.1 Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea straordinaria tenutasi a MONTEFALCONE DI VAL FORTORE il 12 febbraio 2006, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
19.2 Gli attuali Organi Collegiali restano in carica fino alla normale scadenza prevista per il 31/12/2006.